STATUTO SOCIALE
Parte Prima – Principi Fondamentali
Art.1 – DENOMINAZIONE
In data espressa dall’atto di fondazione con sede in Vicoforte in provincia di Cuneo , presso l’abitazione privata di Francesco DORE, si costituisce una Associazione sportiva, socio culturale per il conseguimento degli scopi di cui all’articolo 2 la cui denominazione è:
CENTRO STUDI ARTI MARZIALI
Art. 2 SCOPI
L’Associazione non perseguie finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale del cittadino e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscienze ed esperienze. L’Associazione, mediante l’uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico in ogni sua forma amatoriale, ricreativa e agonistica, curare la preparazione e gestione di individui o squadre delle varie discipline oggetto di interesse di questo Ente ed in particolare delle arti marziali orientali. L’Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche previsti dagli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile e del D.Leg. 460/97.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà:
svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale turistica e ricreativa;
promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti Associati o partecipanti;
pubblicare periodici riguardanti l’attività sociale, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo;
realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
realizzare ed utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste tra Soci, Associati o Partecipanti;
condurre e gestire impianti sportivi;
somministrare alimenti e bevande ai Soci, Associati o Partecipanti..
L’Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione sociale o sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente statuto.
Art. 3 – SOCI
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che condividano le finalità dell’Associazione, le modalità per l’ammissione saranno regolate dal Regolamento interno.
L’Associazione riconosce la qualifica di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, in qualsiasi forma e che ne accettano lo Statuto sociale ed i regolamenti interni che fanno capo ad esso, portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico.
Tutti i soci hanno poteri e responsabilità sociali, che potranno variare in conseguenza ad eventuali nomine od incarichi sociali, costituiscono comunque le Assemblee dei soci e l’elettorato attivo di questo centro; esercitano il diritto di voto, eleggono gli Organi sociali , approvano e modificano Statuto e regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l’esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa. I soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione a questo Centro, con il solo obbligo del pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dagli organi sociali; la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in:
SOCI ORDINARI – Sono i Soci che costituiscono l’Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con tutti gli obblighi che il presente statuto ed i regolamenti impongono;
SOCI ONORARI – Sono i Soci che, dietro presentazione dell’Amministratore, vengono nominati tali dal Presidente, in riconoscimento di speciali benemerenze e servizi resi all’Associazione. Essi sono esentati dal versamento della quota associativa. In merito ai diritti e doveri sono equiparati in tutto ai Soci Ordinari.
Art. 4 – GLI AFFILIATI
Sono soggetti di cui all’Art. 111 comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Essi prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento , Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.
Art. 5 – IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi, i contributi di altri Enti, lasciti o donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall’Associazione stessa.
Art. 6 – DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.
L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalitù istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.
Art. 7 – ORGANI SOCIALI
L’Associazione è composta da quattro organi interni, essi sono:
– L’Assemblea Generale dei Soci; – Il Presidente; – Il Consiglio dei Garanti; – L’Amministratore.
Art. 8 – ESERCIZIO SOCIALE E DURATA
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; . La durata dell’Associazione è illimitata
Art. 9 – SETTORI E SEZIONI
L’Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 10 – TRASFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, potrà deliberare la trasformazione della Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23.03.1981 nr. 91 e per gli effetti di cui alla legge 18.02.1983 nr. 50.
Parte seconda – Diritti e Doveri dei Soci
Art. 11 – AMMISSIONE A SOCIO
Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre presentare domanda all’ufficio di amministrazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte, accettare le norme del presente Statuto, versare la quota associativa.
L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte dell’Amministratore, il quale rifiuto dovrà essere motivato. L’aspirante Socio, in caso di diniego, potrà fare ricorso; l’Organo, il cui giudizio è insindacabile, sarà il Consiglio dei Garanti. Le domande di ammissione a Socio, presentate da minori non emancipati dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Art.12 – SUI DIRITTI
Tutti i Soci hanno eguali diritti indipendentemente dalla loro posizione sociale; la qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite con regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell’Associazione. Tutti i Soci hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sull’operato degli organi interni;
Art. 13 – SUI DOVERI
Tutti i Soci hanno il dovere di rispettare le cariche sociali, hanno comunque l’obbligo di rispettare lo Statuto ed il Regolamento interno, di difendere, in campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare, oltre che il presente Statuto e i Regolamenti interni, anche le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione sociale ai quali l’Associazione aderisce o e affiliata.
Art. 14 – SUI DOVERI DEI SOCI CHE HANNO CARICHE SOCIALI
I Soci che sono chiamati a funzioni di gestione hanno il dovere di disporre del tempo necessario al loro adempimento, hanno comunque l’obbligo di adempierle con disciplina ed onore.
Parte terza – Forme di gestione e rapporti sociali
Art. 15 – IL VOTO
Il voto è espressione del pensiero del Socio; esso è uguale, unico e segreto, il suo esercizio è diritto inalienabile.
Art. 16 – AMMISSIONE ALLE CARICHE SOCIALI
Tutti gli associati possono essere ammessi alle cariche sociali le cui modalità saranno regolate da apposite norme.
Art. 17 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari sono liberi da ogni codice, tuttavia tali provvedimenti devono uniformarsi al presente Statuto; le decisioni costituiscono ” precedente ” I provvedimenti disciplinari devono essere motivati, non è ammissibile l’imposizione di limitazioni anche parziali per motivi personali.
Art. 18 – SANZIONI
A carico dei Soci possono essere intrapresi solo i seguenti provvedimenti disciplinari:
– Ammonizione verbale;
– Ammonizione scritta;
– Sospensione a tempo determinato;
– Esclusione.
Non è ammessa la sospensione a tempo indeterminato.
Art. 20 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Il Socio cessa di appartenere all’Associazione:
– per Decadenza: qualora scada il termine per il quale è stato ammesso all’Associazione;
– per Recesso: quando ne dia comunicazione all’Amministratore con lettera raccomandata o consegnata a mano, il recesso avrà decorrenza immediata;
– per Esclusione: quando incorra ad inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o quando siano intervenuti Gravi Motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Sulla esclusione delibera, sentito il parere degli organi sociali e del Socio interessato, il Presidente.
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di esclusione, la decisione finale ed inappellabile è affidata al Consiglio dei Garanti.
Art. 21 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Non è ammessa alcuna forma di violenza per la risoluzione di controversie interne. Nel caso di controversie interne l’organo legittimato a pronunciarsi è il Presidente in prima istanza ed il Consiglio dei Garanti in seconda istanza.
Art. 22 – REVISIONI STATUTARIE
Per la revisione di un qualsiasi articolo del presente Statuto l’ Organo competente a deliberare è l’Assemblea generale dei Soci.
Parte quarta – Gli Organi sociali
Art. 23 – L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto e della Legge, obbligano tutti i Soci, anche se dissenzienti od astenuti.
L’Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria ed è convocata dal Presidente.
Assemblea ordinaria L’assemblea Ordinaria approva il bilancio, nomina il Presidente, l’Amministratore e i Consiglieri del Consiglio dei Garanti, e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione , nonché sulla responsabilità dei Soci che ricoprono cariche sociali.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro un mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Assemblea straordinaria L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente Statuto , delibera l’azione di responsabilità dell’Amministratore, delibera altresì sullo scioglimento dell’Associazione nominando e dando i poteri necessari al liquidatore.
formalità per la convocazione L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante avviso posto all’albo nelle sedi dove il Centro svolge le sue attività; detto avviso dovrà contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunata nonchè l’elenco delle materie da trattare.
Il Presidente deve convocare l’Assemblea senza ritardo quando ne è fatta richiesta da un quinto dei Soci o dall’amministratore o dal Consiglio dei Garanti.
Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza fisica o per delegati della metà + 1 dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia in numero dei Soci presenti. Le delibere sono a prese maggioranza dei Soci presenti (50% +1), nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.
Presidente dell’Assemblea è il Presidente dell’Associazione comunque in sua assenza l’Assemblea nomina il Presidente dell’assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario il quale si occuperà della redazione del verbale; nomina inoltre un numero di scrutatori sufficienti alla regolare attività di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, dal segretario e da eventuali scrutatori. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
Le deliberazioni dell’Assemblea che non sono prese in conformità della legge, dell’Atto costitutivo o dello Statuto sociale possono essere impugnate dall’Amministratore, dal Consiglio dei Garanti o dai Soci dissenzienti entro un mese dalla data della deliberazione; organo competente a deliberare è il Presidente.
In ogni caso la deliberazione impugnata è priva di ogni effetto fino alla decisione finale dell’Organo preposto.
Art. 24 – Il PRESIDENTE
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione.
La carica di Presidente è elettiva, la durata è di anni quattro (quadriennio olimpico) rinnovabile.
Funzioni del Presidente
– Nomina e revoca l’Amministratore dell’Associazione secondo le norme dettate dal presente Statuto;
– Convoca e presiede il Consiglio dei Garanti, senza diritto di voto;
– Definisce le linee del mandato di amministrazione all’Amministratore;
– Promulga e rende efficace la delibera di scioglimento dell’Associazione;
– Dichiarata l’estinzione dell’Associazione, è il liquidatore del fondo sociale;
– Convoca e può presiedere le assemblee dei Soci;
– Esercita l’azione di responsabilità contro l’Amministratore;
– Esercita il diritto di veto (dandone giustificato motivo) su atti del Consiglio dei Garanti;
– Può sospendere l’efficacia di provvedimenti dell’Amministratore dandone giustificato motivo
– Coordina l’attività degli Organi sociali;
– Indice il referendum sociale;
– Accredita e riceve i rappresentanti di altre Associazioni, Enti pubblici e privati;
– Esercita il potere sanzionatorio nelle forme previste nel presente Statuto;
– Determina l’escusione dei Soci secondo le norme dettate dal presente Statuto.
Art. 25 – Il CONSIGLIO DEI GARANTI
Il Consiglio dei Garanti si compone di tre soci .
Non può essere eletto Consigliere chi ricopre altre cariche sociali.
I Consiglieri non possono essere rimossi dalla loro carica se non per ” Giusta Causa”
I Consiglieri non possono percepire retribuzione per l’opera svolta nel periodo di durata del loro ufficio.
Doveri del Consiglio dei Garanti: Il consiglio deve controllare l’amministrazione dell’ Associazione, vigilare sull’osservanza dello Statuto, dell’Atto Costitutivo e del Regolamento interno nonchè delle leggi ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e del controllo del patrimonio sociale.
Il Consiglio deve altresì accertare almeno ogni semestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
Il Consiglio può, in qualsiasi momento chiedere all’Amministratore notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; degli accertamenti eseguiti deve essere redatto verbale.
Il Consiglio deve riunirsi almeno ogni sei mesi. Il Consigliere che, senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Consiglio decade dall’ufficio.
Delle riunioni del Consiglio dei Garanti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Le deliberazioni del Consiglio dei Garanti devono essere prese a maggioranza assoluta . Il Consigliere dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I Consiglieri devono assistere alle assemblee sociali.
In caso di omissioni da parte dell’Amministratore il Consiglio può far convocare una assemblea generale dei Soci. I Consiglieri devono adempiere i loro doveri con diligenza e sono responsabili della verità delle loro attestazioni .
Ogni Socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Consiglio dei Garanti, il quale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte al Presidente e nei casi più gravi chiede la convocazione di una Assemblea generale dei Soci.
Art. 26 – L’AMMINISTRATORE
La gestione dell’Associazione viene conferita, con nomina del Presidente, ad una persona maggiorenne, questi accettando l’incarico prende il nome di Amministratore.
Egli ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e dal presente Statuto, promuovendo, nell’ambito di tali direttive ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
All’Amministratore spetta inoltre di assumere i provvedimenti necessari, nominando persone di sua fiducia per l’amministrazione ed il funzionamento dell’Associazione, di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, di stabilire, sentiti gli organi sociali, le quote sociali.
L’Amministratore dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari sociali , provvede alla firma della corrispondenza, si occupa di tutto quanto occorra al funzionamento della vita associativa, si occupa dell’ordine all’interno dei locali della sede sociale, si occupa delle relazioni sociali tra soci, della cura dei locali,è portavoce del presidente, agisce da ambasciatore presso altre Associazioni, Società, Enti pubblici e /o Privati che interessano l’attività dell’Associazione, fa inoltre opera di propaganda prendendo le varie iniziative. l’Amministratore è il custode del fondo comune.
Poteri di rappresentanza Il potere di rappresentanza è di norma delegato al presidente che a sua volta la delega all’Amministratore.
L’Amministratore che ha la rappresentanza dell’Associazione può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge , dal Presente Statuto o dal mandato del Presidente. Successive limitazioni al potere di rappresentanza non possono essere imposte se non in base alla legge, allo Statuto, ad una successiva delibera dell’Assemblea generale dei Soci.
Cessazione dell’Amministratore
La carica di Amministratore ha la durata di un anno dalla data della nomina.
La nomina dell’Amministratore è fatta dal Presidente entro 7 giorni dalla data dell’Assemblea Generale dei Soci; la nomina dell’Amministratore si intende rinnovata per l’anno successivo quando entro la data suscritta il Presidente non ha provveduto alla nomina del nuovo amministratore.
L’Amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente, la rinunzia ha effetto immediato. La cessazione dell’Amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’ufficio è occupato dal nuovo Amministratore.
La cessazione dell’Amministratore per una qualsiasi causa deve essere iscritto nel libro degli atti sociali.
Nessun compenso è dovuto all’Amministratore per l’esercizio dell’ufficio.
Responsabilità dell’Amministratore
L’Amministratore deve adempiere i doveri a lui imposto dalla legge, dallo Statuto sociale, dal mandato del Presidente ed è solidalmente responsabile verso l’Associazione dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri. In ogni caso l’Amministratore è solidalmente responsabile se non ha vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non ha fatto quanto poteva per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni dell’Amministratore non si estende al Presidente dell’Associazione.
L’azione di responsabilità contro l’Amministratore è promossa in seguito a deliberazione dell’Assemblea Generale dei Soci, l’Organo preposto all’azione è il presidente.
La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio di amministratore purchè sia presa con voto favorevole della maggioranza dei Soci .
L’Associazione può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità purchè la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’Assemblea Generale, e purchè non vi sia il parere contrario degli altri Organi sociali.
L’amministratore risponde verso il Corpo sociale degli obblighi inerenti alla gestione del fondo cumune.
Parte quinta – Altre disposizioni
Art. 27 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione di almeno 4/5 dei Soci e, comunque secondo le norme del Codice Civile.
n caso di scioglimento il patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 662 del 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.